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Titolo Prospettive

 

Titolo Mezzojuso

 

Statuto

MODIFICATO IL 19 DICEMBRE 1998

Art. 1
E’ costituita una associazione culturale non avente finalità di lucro denominata “PROSPETTIVE”. Essa ha sede in Mezzojuso, via Berlinguer, n 12, e potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo nell’ambito del territorio comunale e provinciale ed ha durata illimitata.
Art. 2
L’associazione senza finalità di lucro, si propone i seguenti scopi:
a) l’animazione culturale dell’ambiente;
b) l’uso sano del tempo libero e dello sport;
c) lo studio, la documentazione e la tradizione della cultura popolare;
d) la promozione di gruppi e attività teatrali, figurative e musicali, prevalentemente di carattere popolare;
e) la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio;
f) la promozione di attività artigianali e artistiche anche attraverso la gestione di corsi di formazione professionali;
g) la costituzione di un archivio di documentazione storico - culturale su Mezzojuso e il territorio.
Art. 3
Per il conseguimento delle sue finalità l’associazione potrà:
- curare intese e collaborazioni con enti, associazioni e istituzioni pubbliche e private;
- compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria anche attraverso la gestione di impianti sportivi, auditorium, teatri, musei, sale cinematografiche.
Art. 4
I proventi con i quali l’associazione provvede alla propria attività sono costituiti:
* quote sociali;
* eventuali redditi patrimoniali propri;
* utili di gestione di attività permanenti e occasionali;
* eventuali donazioni;
* eventuali contributi di enti pubblici e privati.
Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento, ad altra Associazione avente finalità analoghe, inoltre, fa obbligo il parere di controllo previsto dall’art. 3 c. 190 Legge 662/96.
Art. 5
L’Associazione ha le seguenti categorie di soci:
a) fondatori;
b) ordinari;
c) sostenitori.
I requisiti per tutte le categorie di soci sono:
a) la cittadinanza italiana;
b) la specchiata e notoria rettitudine morale e sociale.
Il consiglio direttivo nell’esaminare le domande di ammissione, previste dai successivi articoli, considererà i detti, quali requisiti essenziali ed inderogabili, ma terrà anche conto “discrezionalmente” e a suo insindacabile giudizio se l’aspirante possa realmente ed effettivamente dare un suo contributo per la serena attività associativa.
Vige il principio di uniformità del rapporto associativo nei confronti dei soci, che devono godere tutti gli stessi diritti, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, inoltre, tutti i soci maggiorenni devono godere del diritto di voto per l’approvazione o modifica dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
Art: 6 SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori quelli che hanno costituito l’associazione.
Art. 7 SOCI ORDINARI
Sono di diritto i soci fondatori; per altro chiunque ritiene di essere in possesso dei requisiti di cui al superiore art. 5, può presentare domanda al consiglio direttivo per essere ammesso a tale categoria di soci; il consiglio direttivo deciderà sull’accoglimento o meno della domanda senza obbligo di motivazione ed inappellabilmente. I soci ordinari sono tenuti a pagare una quota annua stabilita dal consiglio direttivo dell’associazione, la quale quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte.
Art. 8 SOCI SOSTENITORI
Assumeranno tale qualifica di soci sostenitori, i soci appartenenti alle altre categorie che effettuino notevolmente e periodicamente versamenti di contributi all’associazione:
L’importo di tali versamenti dovranno corrispondersi almeno al triplo della quota di partecipazione dei soci ordinari.
Art. 9
I soci hanno il diritto e dovere di partecipare alla vita sociale, osservando il presente statuto e tutti i regolamenti e disposizioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno, in seguito, emanare.
Lo statuto e le sue eventuali modifiche, i regolamenti, le disposizioni e comunque ogni comunicazione, saranno portati a conoscenza dei soci mediante affissione alla bacheca nella sede sociale per tre giorni consecutivi; in nessun caso, comunque, il socio potrà addurre ignoranza o difetto di informazione, essendo egli stesso tenuto ad aggiornarsi, chiedendo in visione statuto, regolamenti, disposizioni e avvisi.
Art. 10
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissione volontaria;
b) per morosità;
c) per esclusione deliberata ai sensi dell’art. 11;
d) per morte.
Art. 11
L’esclusione dall’associazione è pronunciata dal consiglio direttivo nei confronti dei soci che non partecipano attivamente alla vita associativa, non osservino le norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti e disposizioni che emanerà il consiglio direttivo; che tengano un comportamento immorale, scorretto e comunque contrario ai principi dell’associazione; che non versino puntualmente le somme da essi dovute quale quota di partecipazione o a qualsiasi altro titolo; che svolgano attività in contrasto con quella dell’associazione; che fomentino dissidi fra i soci e comunque anche per altri seri motivi.
Il Consiglio Direttivo, per motivi di serietà ed anche al fine di evitare polemiche e contrasti, può proporre l’esclusione con la motivazione generica di “incompatibilità”.
Art. 12
I soci saranno tenuti a versare puntualmente le quote determinate dal Consiglio Direttivo in unica soluzione annuale anticipata; l’intera quota viene pagata anche per frazioni di anno.
La quota sociale per il primo anno viene fissata in £ 10.000.
Art. 13
Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente del consiglio stesso.
d) collegio dei revisori dei conti.
Art. 14
L’assemblea è costituita dai soci ordinari e funziona e delibera ai sensi di legge.
L’assemblea:
* ha l’obbligo di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie la cui documentazione di supporto va conservata ai sensi del D.P.R. 600/73.
* dibatte le proposte dei soci;
* elegge il consiglio direttivo.
* elegge il collegio dei revisori dei conti
Art. 15
L’assemblea è convocata in via ordinaria ogni sei mesi. Può essere convocata dal presidente dell’assemblea ogni volta se ne ravvisi fondata opportunità. Inoltre può essere convocata in qualsiasi momento, in seduta straordinaria, dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci.
L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.
L’eleggibilità degli organi associativi è libera, con voto singolo, dando la sovranità all’assemblea dei soci, secondo criteri di assoluta democrazia.
Art. 16
Tutti i soci possono partecipare all’assemblea con diritto di voto che potrà avvenire per alzata di mano o in segreto, a discrezione di volta in volta dell’assemblea.. Le deliberazioni dell’assemblea che si riferiscono a fatti o a pagamenti personali dei singoli soci, o di gruppi di essi, dovranno avvenire per votazione segreta.
Art. 17
Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri. Esso elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario. Il consiglio direttivo può essere sciolto con le dimissioni della metà più uno dei consiglieri o da voto di sfiducia dei tre quarti dei soci.
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario, all’Amministratore/tesoriere spettano soltanto il rimborso delle spese sostenute, esclusa ogni retribuzione.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni e più ampio potere per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, escluso soltanto quanto per legge o per statuto è di competenza inderogabile dell’assemblea dei soci.
Art. 19
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e ad esso spetta l’uso della firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento, tali poteri spettano al Vice Presidente.
Art.19/bis
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i soci dall’assemblea generale ordinaria dei soci nella medesima seduta in cui viene eletto il consiglio direttivo.
Essi durano in carica quanto i componenti del consiglio direttivo e sono rieleggibili.
Il collegio esercita la vigilanza ed il controllo sull’amministrazione dell’associazione ed appronta la relazione che correda io conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale dei soci.
Deve inoltre vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamenti o di legge.
Art. 19/ter
Si fa assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione; salvo che la distribuzione degli stessi non sia imposta dalla legge.
Art. 20
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia.

  
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